A partire dal primo giorno del mese di settembre lo smart working sarà soggetto ad alcuni cambiamenti. Non si può più infatti invocare l’emergenza Covid e per proseguire con la prestazione agile occorrerà passare all’accordo privato con i dipendenti.
Tutto è scritto nero su bianco nel testo della legge 81/2017 che da settembre torna in vigore cancellando in definitiva la fase emergenziale del lavoro a distanza. A meno che non ci siano delle proroghe dell’ultimo minuto quindi occorrerà per i lavoratori che intendano proseguire con la prestazione agile procedere all’accordo scritto.
Il datore di lavoro o l’azienda dovranno quindi sedersi al tavolo e stendere le condizioni per lo smart working, sia nel settore pubblico che in quello privato. Occorre stilare un accordo a livello individuale che oltretutto non può rimanere riservato. L’azienda deve comunicare l’inizio dell’attività di lavoro agile quanto prima direttamente al Ministero del Lavoro. In più se si tratta di un incarico a tempo determinato serve includere anche la data di termine dell’accordo. Diversamente basta indicare che lo smart working è previsto per un rapporto a tempo indeterminato.
L’accordo privato fra datore di lavoro e dipendente o collaboratore deve risultare dettagliato in particolare per la parte relativa ai periodi di riposo. Si tratta infatti della questione più scottante quando ci si trova in lavoro agile, generalmente con più libertà di autogestione.
Chi ha la precedenza per lo smart working
Esiste fortunatamente per chi teme che il ritorno brusco alla condizione pre pandemia sconvolga le vite delle famiglie un decreto legislativo per la tutela di certe situazioni. Nel Dlgs 105/2022 infatti si incentra sul miglioramento della conciliazione fra vita privata e lavorativa di alcune categorie.
Il diritto a lavorare in smart working in particolare è assicurato se previsto dall’azienda per i genitori con figli di età inferiore ai 12 anni. Lo stesso vale per le mamme e i papà che assistono figli con disabilità gravi che necessitano di attenzioni e presenza costanti. Oltre al caso dell’assistenza genitore-figlio il Dlgs 105/2022 include la categoria dei caregiver. Si tratta di lavoratori che prestano assistenza a un congiunto, quindi include anche chi fornisce aiuto a persone legate con rapporti diversi (cugini, coniugi o fratelli per esempio). Infine sempre in primo piano per il lavoro agile rimangono anche i lavoratori con disabilità.
🔴 FONTI: quifinanza.it