Un doveroso chiarimento indica in dettaglio al contribuente come dovrà indicare i redditi legati alla cripotvaluta dal punto di vista fiscale
Con il giungere della chiusura dell’anno fiscale 2020 arrivano anche gli ultimi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che cerca di dipanare la matassa riguardante la dichiarazione dei redditi relativa la comparto delle criptovalute.
L’occasione di specifica giunge alla platea fiscale grazie alla risposta all’interpello numero 788 del 24 novembre 2021. Questa richiedeva delucidazioni circa la gestione derivante dalla detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private.
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La materia delle monete digitali infatti è abbastanza snella. Ed il contribuente si trova ancora spaesato dalla carenza di informazioni legate alle criptovalute. Tuttavia, come specificato dall’ADE, queste vengono normate allineandole a redditi detenuti all’estero. E pertanto, nella dichiarazione dei redditi, hanno una codifica ben precisa. La loro collocazione rientra quindi nelle specifiche del quadro RW.
Una volta che l’Agenzia ha equiparato questo tipo di introito, procedere sarà molto semplice.
Le indicazioni per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi prevedono l’inserimento nella colonna 3, alla voce codice individuazione bene il codice 14 che indica la tipologia dell’introito, ovvero legato ad altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali. Mentre nella colonna 4 dovremo lasciare non compilata la voce codice Paese estero.
La parte relativa alla quantificazione del valore generato dalla criptovalute dichiarate va necessariamente convertita nel suo corrispettivo un euro, ricordando che sarà necessario prendere in considerazione gli importi in possesso, fino al 31 di dicembre, relativo all’anno fiscale per il quale si effettua la dichiarazione.
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Anche l’aspetto della tassazione è finalmente sviscerato. Per quanto riguarda il peso delle tasse, questo si assesta al 26%. Diverso invece è il trattamento legato all’IVAFE, ovvero l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, relativa solo ai depositi bancari, e quindi non riguarda le monete virtuali.
Come in questo caso, sono proprio le domande legate a situazioni reali che consentono l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, in un settore economico che richiede molta attenzione vista la sua esponenziale crescita.
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